IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 luglio  2002,  con  il quale e' stato dichiarato, per la durata di
dodici  mesi,  lo  stato  di  emergenza  nel territorio del comune di
Firenzuola,   localita'   Monte   Beni,   in  provincia  di  Firenze,
interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico;
  Considerato  che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata  per  fronteggiare  situazioni che per intensita' richiedono
l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Considerato che gli interventi disposti sono ancora in corso e che,
quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;
  Ritenuto,  quindi,  che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti  dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la
proroga dello stato di emergenza;
  Vista  la  richiesta della regione Toscana pervenuta con nota prot.
n. 101/10825/10.3.1 del 18 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in
premessa, e' prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza
nel  territorio  del  comune  di Firenzuola, localita' Monte Beni, in
provincia   di   Firenze,   interessato   da   fenomeni  di  dissesto
idrogeologico.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi